IL TRIBUNALE

    Esaminata  la richiesta del questore di Padova, pervenuta in data
10   luglio  2002  ore  13.05,  di  convalida  del  provvedimento  di
accompagnamento  immediato  alla  frontiera disposto in pari data nei
confronti  di  Balan Oleg, nato a Causeni (Romania) 11 febbraio 1979,
ai   sensi   dell'art. 13   comma   5-bis   del  decreto  legislativo
n. 286/1998, osserva quanto segue.
    Il  9  luglio  2002 veniva accertato che lo straniero colpito dal
provvedimento  di  espulsione si trovava ancora in Italia, non avendo
ottemperato  al  decreto  di espulsione, notificatogli il 22 febbraio
2002, con cui gli veniva intimato di lasciare il territorio nazionale
entro quindici giorni dalla notifica.
    Nei  suoi confronti veniva quindi emesso, in data 10 luglio 2002,
provvedimento   di   accompagnamento   immediato  alla  frontiera  da
eseguirsi  tramite  lo  scalo  aereo  di Bergamo con imbarco sul volo
delle ore 11.30 diretto a Chisinau (Moldavia).
    Il  provvedimento  e'  stato  eseguito  come  risulta  dal timbro
apposto  dalla  polizia di frontiera sulla lettera di accompagnamento
per  l'esecuzione di espulsione amministrativa nei confronti di Balan
Oleg, trasmessa su richiesta del giudice in data odierna.
    In  data  10  luglio  2002,  nei termini di cui all'art. 13 comma
5-bis del decreto legislativo menzionato, la questura depositava alle
ore  13.05  gli  atti  presso  questo  ufficio  per  la convalida del
provvedimento.  La  norma  di  riferimento e' costituita dall'art. 13
comma  5-bis  del  decreto legislativo n. 286/1998 (testo unico sulla
immigrazione),  introdotto  dall'art. 2 del decreto-legge n. 51/2002,
convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2002.
    Il decreto-legge n. 51/2002, a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 105/2001, ha colmato un vuoto normativo concernente
il  controllo  giurisdizionale  sul  provvedimento  di espulsione con
accompagnamento   immediato   alla   frontiera,   adottato  ai  sensi
dell'art. 13 commi 4 e 5 del testo unico, affidando tale controllo al
tribunale, in composizione monocratica, territorialmente competente.
    In questo senso, il decreto legislativo, poi convertito in legge,
ha  inserito  nell'art. 13  del  testo  unico  il  comma  5-bis,  per
disciplinare   la  convalida  del  provvedimento  di  espulsione  con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
    La  norma, tuttavia, prevede un meccanismo di convalida del tutto
formale,  in  quanto  stabilisce che il procedimento di convalida non
influisce  sulla  esecutivita'  del  provvedimento di accompagnamento
immediato   alla   frontiera,  che  va  immediatamente  eseguito  con
l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.
    Si  tratta  di  una  situazione  che  evidenzia  diversi dubbi di
costituzionalita'  della  disposizione, il primo riferito alla natura
meramente  formale  e  cartacea  del  controllo  giurisdizionale,  in
violazione  di  quanto  disposto  dall'art. 13 della Costituzione, il
secondo   alla  evidente  disparita'  di  trattamento  rispetto  allo
straniero  nei  cui confronti non sia possibile eseguire l'espulsione
immediata,  con il conseguente accompagnamento dello stesso presso un
centro  di  detenzione amministrativa ai sensi dell'art. 14 del testo
unico,  il  terzo  incidente  sull'effettivo esercizio del diritto di
difesa da parte dello straniero colpito dal provvedimento in esame.
    L'art. 14    del    testo    unico,    infatti,   nella   lettura
costituzionalmente  corretta  data  dalla Corte costituzionale con la
sentenza  n. 105/2001,  stabilisce  che la convalida della misura che
dispone  la  cosiddetta  detenzione  amministrativa  investa anche il
decreto  di  espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera,
di  cui  all'art. 13,  tanto  che  il  diniego  di  convalida viene a
travolgere,    assieme    al    trattenimento,    anche   la   misura
dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
    Nel  disciplinare il procedimento di convalida, l'art. 14 comma 4
richiama  il procedimento in camera di consiglio di cui agli art. 737
e  seguenti  c.p.c.  e  stabilisce  che  il  giudice provveda sentito
l'interessato.
    Il  riferimento alla procedura di cui all'art. 737 c.p.c. porta a
sottolineare  la  possibilita'  per  il  giudice  della  convalida di
esercitare  i  poteri  d'ufficio stabiliti da questa norma, anche con
riferimento  alla  acquisizione  di  sommarie informazioni utili alla
decisione,  evidenziando  un  procedimento di convalida che, sia pure
nella  ristrettezza  dei  tempi,  appare caratterizzato da profili di
effettivita' del controllo giurisdizionale.
    Cio'  non  puo'  dirsi  del  procedimento  di  convalida previsto
dall'art. 13  comma  5-bis del testo unico, che sopprime il principio
dell'habeas  corpus,  determinando  un controllo meramente cartaceo e
formale  del provvedimento di accompagnamento, senza alcuna effettiva
incidenza a tutela della liberta' personale dell'interessato e con un
ruolo essenzialmente burocratico del giudice della convalida.
    In  questo  senso  va rilevato che la stessa sentenza della Corte
costituzionale   n. 105/2001,   al   paragrafo  6,  ha  espressamente
sottolineato  che  "Se infatti presidio della liberta' personale, nel
sistema delineato dall'art. 13 della Costituzione, e' l'atto motivato
dell'autorita' giudiziaria, non v'e' alcuna possibilita' di sostenere
che  un  atto  coercitivo  come  l'accompagnamento,  che direttamente
incide   sulla   liberta'  della  persona  e  che  e'  allegato  come
presupposto  della  misura  del  trattenimento,  possa essere assunto
dall'autorita'   di   polizia  come  pienamente  legittimo  e  ancora
eseguibile  quando  il  giudice  ne  abbia accertato l'illegittimita'
ponendo  proprio  tale  accertamento  a  fondamento  del  diniego  di
convalida".
    Il  passaggio della sentenza della Corte costituzionale evidenzia
con  estrema  chiarezza,  ad  avviso  del  giudice remittente, che il
presidio  a  tutela della liberta' personale costituito dal controllo
da   parte  della  autorita'  giudiziaria  dei  provvedimenti  emessi
dall'autorita'  di  polizia  condiziona la stessa esecutivita' ditali
provvedimenti,  con  la  conseguenza  che  il  diniego  di  convalida
escluderebbe  la  stessa  possibilita'  di  portare  ad esecuzione il
provvedimento di espulsione immediata.
    Nella  disciplina della norma oggetto del provvedimento in esame,
invece,   il   procedimento   di  convalida  non  condiziona  affatto
l'esecutivita'  della misura incidente sulla liberta' personale dello
straniero  interessato, con la conseguenza, di non poco conto ai fini
di  una  tutela effettiva del diritto alla liberta' personale, che un
eventuale    provvedimento    di    diniego   della   convalida   non
ripristinerebbe  la situazione di fatto preesistente al provvedimento
dell'autorita'  di polizia e, concretamente, in caso di provvedimento
confermativo  della legittimita' del provvedimento, l'interessato non
avrebbe di fatto possibilita' di impugnazione, ai sensi dell'art. 111
della  Costituzione, essendo egli gia' fuori dal territorio nazionale
e difficilmente raggiungibile dal provvedimento.
    Va  anche rilevato che la pronuncia del decreto di espulsione con
accompagnamento  alla  frontiera  da  parte  della  forza pubblica si
fonda,  come  previsto  dall'art. 13  commi 4 e 5, su una valutazione
discrezionale  di  presupposti di fatto presi in considerazione dalla
norma,  per  cui  l'impossibilita'  di  sentire  l'interessato,  e di
acquisire     dallo     stesso     eventuali    informazioni    utili
all'approfondimento  istruttorio,  nei limiti temporali stabiliti dal
procedimento  di convalida, ma ammessi dall'art. 737 c.p.c., verrebbe
ad incidere sullo stesso esercizio del diritto di difesa.
    Il  giudice  della convalida e' tenuto a verificare i presupposti
del  provvedimento  di  accompagnamento  alla  frontiera disposto dal
questore   in  base  all'art. 13  comma  4  d.lgs.  cit.,  dunque  la
sussistenza  dei  presupposti  previsti  dalla legge per l'esecuzione
dell'accompagnamento  alla frontiera del provvedimento di espulsione,
nonche'  l'esistenza di un provvedimento amministrativo di espulsione
adottato nei casi e con modalita' previsti dalla legge, provvedimento
che  costituisce  condizione  legale  del successivo provvedimento di
accompagnamento.
    Come  esposto,  nei casi in cui non e' disposto il trattenimento,
la   convalida   non  e'  collocata  in  una  procedura  che  preveda
l'audizione  del  destinatario  del  provvedimento,  la  convalida e'
dunque strutturata in violazione dei requisiti propri del giudizio di
convalida,  che, in quanto procedimento de libertate, e' da ritenersi
ricompreso nell'ambito di cui alla tutela fissata dall'art. 111 comma
2 Cost. (comma introdotto dalla legge Cost. 23 novembre 1999 n. 2).
    La convalida del provvedimento di accompagnamento dovrebbe dunque
svolgersi in contraddittorio tra le parti e in condizioni di parita'.
    Si  osserva  che  e'  connaturato  al  giudizio  di  convalida un
provvedimento   provvisorio   adottato   dall'autorita'  di  pubblica
sicurezza,  e  dunque esecutivo ancorche' provvisorio, il quale perde
ogni effetto in caso di diniego di convalida.
    Nella     procedura     in     esame    invece    l'esecutorieta'
dell'accompagnamento alla frontiera comporta l'effettivo ed immediato
allontanamento dello straniero espulso dal territorio dello Stato.
    Alla mancata convalida nel termine fissato consegue la cessazione
del  divieto  di rientro nel territorio nazionale, della segnalazione
dell'espulso al Sistema informativo di Schengen per la non ammissione
e dell'obbligo di lasciare il territorio dello Stato.
    Nei  casi  in  cui  lo  straniero  sia stato gia' allontanato dal
territorio  nazionale,  come  nel  caso  di specie, questi effetti si
tramutano   nella  mera  facolta'  di  far  rientro  in  Italia  alle
condizioni  generali  previste.  Risulta  palese  la irreversibilita'
degli  effetti derivanti dall'anomala configurazione del procedimento
di convalida.
    Effetti   negativi   sulla   liberta'  personale,  sulla  vita  e
sull'incolumita' dello straniero che si acuiscono nel caso di mancata
convalida.
    Va  altresi'  osservato  che  l'art. 13,  comma  3, Cost. pone la
garanzia  della  riserva di giurisdizione in materia di provvedimenti
restrittivi della liberta' personale.
    Il  legislatore  ha  previsto  che  i provvedimenti di espulsione
possano essere disposti anche dall'autorita' amministrativa (prefetto
e Ministro dell'interno ) oltre che dall'autorita' giudiziaria.
    L'attribuzione  ad autorita' amministrativa del potere di emanare
tali  provvedimenti dovrebbe essere previsto tuttavia alle condizioni
indicate  dall'art. 13,  comma  3,  cit.: provvedimenti provvisori da
adottarsi   nei   casi   eccezionali   di   necessita'   ed  urgenza,
tassativamente disciplinati dalla legge, da comunicarsi all'autorita'
giudiziaria   entro  le  48  ore  dall'adozione,  con  necessita'  di
convalida   da   parte  dell'autorita'  giudiziaria  nell'arco  delle
successive 48 ore a pena di decadenza.
    La  norma  costituzionale  impone  un  controllo  giurisdizionale
preventivo  ed  effettivo  sul merito del provvedimento e non un mero
controllo di legittimita'.
    La riserva di giurisdizione e' dunque violata dalla previsione di
provvedimenti  amministrativi  di  espulsione,  avverso  i  quali  lo
straniero ha facolta' di avvalersi di rimedi giurisdizionali soltanto
ad  esecuzione  avvenuta del provvedimento, posto che non e' previsto
alcun  effetto  sospensivo.  I casi di accompagnamento immediato alla
frontiera,  per  i  quali non e' stabilito un obbligatorio intervento
dell'autorita'  giudiziaria  prima  dell'esecuzione del provvedimento
amministrativo,   sono   disciplinati   in  contrasto  con  la  norma
costituzionale di cui all'art. 13 comma 3.
    Il  contrasto  sussiste anche per un altro aspetto: l'assenza del
presupposto   dell'eccezionale   necessita'   ed  urgenza,  parimenti
previsto dalla norma costituzionale.
    Invero  l'autorita'  di  pubblica  sicurezza  ha  la  facolta' di
adottarli  in  presenza  di situazioni affatto straordinarie, come ad
esempio   l'ipotesi   di   inottemperanza   dello   straniero  ad  un
provvedimento  di  espulsione  con  intimazione  di  allontanarsi dal
territorio nazionale nel termine di giorni 15.
    A   tali   censure   si   aggiunge  quella  della  disparita'  di
trattamento.
    La   situazione  dello  straniero  colpito  da  provvedimento  di
accompagnamento  alla  frontiera,  non  accompagnata dalla misura del
trattenimento  in un centro di permanenza temporanea, e' disciplinata
in  modo  piu'  gravoso  rispetto  a  quella  dello straniero nei cui
confronti  si  applica  questa  ulteriore  misura, che invece vede la
possibilita' di una difesa personale prima che il provvedimento venga
eseguito.
    Tale disparita', a parita' di condizioni, sussistendo in entrambi
i  casi  un  provvedimento  di  espulsione immediata, appare a questo
giudice  remittente  del tutto irragionevole e non sorretta da alcuna
ragione giuridica, logica o di opportunita'.
    La  questione  prospettata,  oltre  a  essere  non manifestamente
infondata,  risulta  anche rilevante nel giudizio in corso, attenendo
strettamente  alle modalita' della convalida, in considerazione della
avvenuta  esecuzione  della  misura,  che priva il destinatario della
possibilita'  di  difesa  e  rende il controllo di questo giudice del
tutto  formale,  privo  di quelle caratteristiche di effettivita' che
pure sono richieste dall'art. 13 della Costituzione.
    Gli  atti vanno quindi trasmessi alla Corte costituzionale per la
soluzione   della   questione  di  costituzionalita'  sollevata,  con
sospensione del giudizio in corso sino alla relativa pronuncia.